Domanda all'INAIL

Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi a causa del sisma che ha colpito alcuni territori del Centro Italia nel corso del 2016 e del 2017 possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica.

L’art. 8 co. 2 e 2-bis del DL 123/2019 ha previsto che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL di cui all’art. 48 co. 11 e 13 del DL 189/2016 sono effettuati a decorrere dal 15.1.2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti. Tale riduzione è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.